Come si può adottare un bambino in Italia? L'adozione nazionale è l'adozione di un minore che un Tribunale per i Minorenni ha dichiarato adottabile sul territorio nazionale, a prescindere dalla sua nazionalità. Una decisione presa nel caso in cui sia stato certificato dai giudici uno stato di abbandono da parte della famiglia naturale.
L'adozione vera e propria è l'ultimo atto di un iter più lungo, che inizia con la presentazione della domanda e dell'accertamento dei requisiti della coppia che chiede di adottare. Segue poi l'affidamento preadottivo, della durata di un anno, prorogabile di un ulteriore anno.
Se in questo arco di tempo tutto procede bene, segue la sentenza di adozione definitiva, con la quale per il minore cessa ogni rapporto con la famiglia d'origine.
Come presentare la domanda: requisiti
L'adozione nazionale è un'adozione di un minore sul territorio nazionale, in seguito alla dichiarazione di adottabilità da parte di un Tribunale per i Minorenni. A regolare le adozioni in Italia è l'articolo 6 della Legge n. 184/83, che stabilisce i seguenti criteri per le coppie adottanti:
- possono adottare solo coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se prima hanno convissuto in modo stabile e continuativo per tre anni (tutto deve essere accertato dal Tribunale per i minorenni)
- tra i coniugi non devono sussistere o aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale
- l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando (in caso di situazione grave del minore possono essere previste delle deroghe
Il limite della differenza massima di 45 anni di età può essere superato se:
- il Tribunale accerta che la mancata adozione potrebbe causare un danno grave per il minore
- i coniugi adottati sono già genitori di figli dei quali almeno uno minore di 18 anni
- l'adozione riguarda un fratello o una sorella di un minore già adottato dalla coppia
- il limite è superato da uno solo dei coniugi, in misura non superiore a 10 anni
Che cos'è la domanda di disponibilità all'adozione e come presentarla
Se la coppia di coniugi ha i requisiti precedentemente descritti previsti dalla legge, si può procedere con la presentazione della domanda al Tribunale per i minorenni. La domanda deve specificare se sono disponibili ad adottare più fratelli.
Lo stesso devono fare se sono disponibili ad adottare minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104: si tratta di un articolo che dà indicazioni specifiche sull'adozione di minori con disabilità, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, che hanno difficoltà di apprendimento o di relazione, che possono creare con uno svantaggio sociale o di emarginazione.
Si possono presentare più domande a più tribunali per i minorenni, dandone comunicazione, però, ai precedenti tribunali che hanno già ricevuto la richiesta di adozione. La domanda di disponibilità all’adozione:
- va redatta in carta semplice
- va corredata dei documenti che attestino il possesso dei requisiti previsti
- ha validità di tre anni, con possibilità di rinnovo ripresentando tutti i documenti
Prima di inviare la domanda, è bene informarsi presso il Tribunale per i Minorenni di appartenenza, perché potrebbero essere necessari anche altri documenti:
- il certificato di nascita dei richiedenti
- lo stato di famiglia
- la dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti)
- il certificato rilasciato dal medico curante
- il certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
- i certificati economici: mod.101 o mod. 740 oppure busta paga
- l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto
La procedura di accertamento sulla capacità della coppia
Dopo aver ricevuto la domanda di disponibilità di adozione e tutti gli altri documenti eventualmente necessari, il Tribunale per i Minorenni controlla tutto quanto e inizia anche delle indagini per accertare la capacità della coppia di prendersi cura del minore, sia per quello che riguarda la sua educazione, sia valutando la situazione personale della coppia, le condizioni economiche e di salute, l'ambiente famigliare dei richiedenti e cosa li ha spinti a presentare domanda.
Il Tribunale si avvale della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e anche del personale delle aziende sanitarie e ospedaliere del luogo. Ogni Tribunale procede poi secondo modalità differenti.
I richiedenti potrebbero essere chiamati per un colloquio con il giudice minorile, anche alla presenza di specialisti. Oppure richiedere altri adempimenti per accertare l'idoneità della coppia di coniugi.
Gli accertamenti devono essere conclusi entro 120 giorni, con la possibilità di un'unica proroga.
Cos'è l'affidamento preadottivo
Al termine delle indagini e degli accertamenti, il Tribunale sceglie la coppia più idonea al minore dichiarato adottabile, tra quelle che hanno presentato domanda.
A questo punto, viene emesso un provvedimento di affidamento preadottivo, con un'ordinanza, dopo aver sentito il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti (se esistono), il minore con più di 12 anni e talvolta anche i bambini più piccoli.
La famiglia accoglierà il bambino e il Tribunale continuerà a tenere monitorata la situazione, per tutto l'anno previsto dall'affidamento preadottivo, sostenendo anche i coniugi e il minore in quella che è una fase delicata. L'affidamento, in caso di effettive difficoltà gravi, può essere revocato in ogni momento.
Dopo quanto tempo il tribunale pronuncia l'adozione?
Il provvedimento di affido preadottivo ha la durata di un anno, con possibilità di proroga di un ulteriore anno. Al termine di questo lasso di tempo, se le condizioni lo permettono, il Tribunale pronuncia l'adozione definitiva, con la quale cessano tutti i rapporti del minore con la famiglia naturale e il bambino o il ragazzo diventa figlio legittimo della coppia di adottanti, prendendo il loro cognome.
Prima di pronunciare l'adozione definitiva, è fondamentale che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia divenuta irrevocabile, non più soggetta ad impugnazione.