Non nascondiamoci dietro ad un dito: influenze e malanni dei bambini possono rivelarsi un bel problema per un genitore lavoratore. Al di là della preoccupazione per la salute dei piccoli infatti, la malattia di un figlio può comportare grossi problemi "logistici", soprattutto se mamma e papà non possono contare sull'aiuto di nessuno e si trovano costretti ad assentarsi da lavoro per prendersi cura dei pargoli.
Per questi casi la legge italiana prevede il congedo per malattia del figlio, una forma di tutela per i lavoratori che però può presentare sostanziali differenze in base al tipo di contratto stipulato e all'età dei bambini.
Cos'è il congedo malattia del figlio
Quando un figlio piccolo si ammala, è diritto di un genitore prendere il cosiddetto "permesso" per poter rimanere a casa e accudire il bimbo malato. Naturalmente, ma è bene specificarlo, si parla di genitori impiegati in un lavoro dipendente (o subordinato) e con figli di un'età compresa tra gli 0 e gli 8 anni.
Attualmente a dettare le regole per il congedo malattia del figlio è il Decreto Legislativo n.151 del 26 marzo 20o1 (art.47) e stabilisce differenti disposizioni sulla base dell'età del minore che, detto in "politichese", riscontra «la modificazione peggiorativa dello stato di salute e più precisamente una qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non impegnativa delle condizioni organiche generali» (circolare n. 79 del 29 dicembre del 1976).
Ciò che non cambia mai è il fatto che il permesso possa essere richiesto da un solo genitore per volta e che l’assenza del lavoratore dovuta a malattia del figlio non sia soggetta agli ordinari controlli previsti invece per la malattia del lavoratore.
Questo significa che il genitore non deve rimanere a casa nel timore d'incorrere in sanzioni, ma può spostarsi per andare dal pediatra o in farmacia.
Congedo malattia per i minori fino ai 3 anni
Quando ad ammalarsi è un bambino di età compresa tra gli 0 e i 3 anni, un genitore può astenersi dalle mansioni lavorative per tutto il periodo necessario alla guarigione, per un massimo di 30 giorni l'anno. Basta presentare in via telematica al datore di lavoro il certificato di malattia del piccolo. Si tratta dopotutto della fase in cui i bambini sono maggiormente esposti alle malattie.
L'arco di tempo lontano dal posto di lavoro è retribuito in modo differente in base al tipo di contratto:
- I dipendenti pubblici hanno diritto al 100% dello stipendio
- I dipendenti del settore privato hanno diritto ad una contribuzione figurativa (contributi non versati né dal lavoratore, né dal datore di lavoro)
Congedo malattia per i minori fino agli 8 anni
Per i genitori di bimbi dai tre agli otto anni, invece, la questione cambia.
Mamme e papà possono assentarsi dal proprio impiego per un massimo di cinque giorni l'anno e senza alcuna retribuzione. Prevista per questi casi solo una contribuzione figurativa ridotta.
Dopo il compimento dell'ottavo anno, invece, il congedo per malattia del figlio non può più essere richiesto.
Congedo per malattia del figlio adottivo
Ovviamente gli stessi diritti appena elencati spettano anche ai genitori adottivi. C'è però qualche piccola differenza.
In caso di figli adottati, infatti, i permessi concessi per tutta la durata della malattia non si fermano ai tre anni, ma possono essere richiesti fino al sesto anno d'età del bambino.
Inoltre, se il bambino viene adottato tra i 6 e i 12 anni d'età, vi è un periodo di tre anni – che inizia dal momento d'ingresso in famiglia – entro il quale vigono le stesse regole su citate (cioè la possibilità di rimanere a casa per tutto il decorso della malattia del bimbo).
Casi particolari
Un discorso a parte – ma che merita di essere menzionato – riguarda invece i delicati casi in cui il figlio non è soggetto di una malattia temporanea ma di gravi patologie o condizioni croniche che necessitano di assistenza.
Oltre alla possibilità di chiedere un congedo per gravi motivi di due anni – non retribuito – In Italia la nota 104 della Legge 5 del 1992 (più famosa come "legge 104) consente a chi ne ha diritto la possibilità di godere di tre giorni mensili d'astensione dal proprio impiego in qualità di care giver di un soggetto invalido o con disabilità
Dal 2015 il nostro ordinamento prevede anche la possibilità spesso poco conosciuta di cedere un periodo di ferie ai colleghi che hanno bisogno di più giorni "liberi" per assistere un figlio minore malato. Si tratta ovviamente di un'iniziativa volontaria e gratuita.
Compatibilità con gli altri congedi
Qualora si stia usufruendo del congedo parentale, il genitore può richiederne la sospensione per sostituire la parentesi in cui il bimbo non sta bene con il permesso per la malattia del figlio. È sufficiente dotarsi dei certificati previsti e fare comunicazione all'INPS.
Il conteggio dei giorni dedicati al congedo parentale riprenderanno quando si concluderà il periodo di malattia del figlio. Da notare che se una mamma o un papà sta godendo di un congedo parentale per il figlio piccolo ma si ammala anche il grande (purché sia minore di 8 anni), la sospensione può essere richiesta può essere presentata lo stesso.