Il congedo parentale è un sistema di sostegno alle famiglie, che dà diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi, da fruire da parte di madre e padre lavoratori. La somma dei mesi di astensione è ripartita tra i due genitori ed è fruibile fino ai 12 anni di vita del bambino. Il congedo spetta sia in caso di gravidanza sia di adozione nazionale e internazionale.
Il caso dell’adozione, permette ai genitori affidatari e adottivi di richiedere il congedo parentale entro 12 anni dall’ingresso del bambino in famiglia, indipendentemente dall’età. Ma a patto che sia ancora minorenne.
Al padre lavoratore, sia esso dipendente privato o pubblico, è concesso di fare domanda all’INPS per il congedo di paternità obbligatorio. La domanda può essere presentata dai due mesi precedenti alla data prevista del parto, fino ai 5 mesi successivi all’arrivo del bambino. Il congedo obbligatorio dà diritto al padre ad avere 10 giorni di astensione dal lavoro.
Tali giorni possono essere fruiti dai due mesi precedenti la data prevista del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita o all’ingresso in famiglia, in caso di adozione.
Congedo di maternità
La madre ha diritto al congedo di maternità, ma anche l’obbligo, per tutela della salute sua e del nascituro, di farne richiesta. Di norma l’astensione scatta dai due mesi precedenti la data prevista del parto e si estende fino a tre mesi dopo la nascita.
Ma la legge consente alla futura mamma di avere un buon livello di flessibilità, a patto che il medico sia favorevole. Nello specifico, se le condizioni di salute della gestante sono buone e la gravidanza non è a rischio, la lavoratrice può decidere di posticipare l’inizio del congedo di maternità, adoperando quei giorni nel periodo successivo al parto.
La legge di riferimento è la n. 151 del 2001, dove si evince che la futura mamma può non solo spostare l’inizio del congedo, ma addirittura fruirne esclusivamente dopo il parto. In questo modo i 6 mesi normalmente previsti di astensione dal lavoro, possono essere goduti tutti dopo la nascita.
Per quanto riguarda l’indennità, il legislatore ha stabilito che la richiedente lavoratrice ha diritto ad un’indennità giornaliera che è pari ad un 80% della normale retribuzione. Tale somma è corrisposta per tutto il corso del congedo di maternità, anche nei casi in cui il bambino sia nato morto, o ci sia stata un’interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.
Congedo parentale padre
Il congedo parentale spetta anche al padre, in questo caso si parla di congedo di paternità, che può essere richiesto dal lavoratore in caso di nascita di un figlio, affidamento o adozione. Di fatto si parla di dieci giorni di congedo obbligatorio a cui se ne può addizionare uno di tipo facoltativo, se la madre rinuncia ad uno dei suoi.
Tali dieci giorni non possono essere suddivisi per ore, ma possono anche non essere fruiti in modo continuativo. Ad esempio, il padre può scegliere di fruire dei suoi giorni in modo frazionato, anche se non consecutivi, ma non può decidere di spezzare la giornata lavorativa e prendere delle ore di congedo parentale.
Il congedo è fruibile entro i primi 5 mesi di vita del bambino o, in caso di affido o adozione, entro i primi 5 mesi dall’arrivo in famiglia o in Italia, se si tratta di adozione internazionale. I dieci giorni di astinenza dal lavoro possono essere richiesti anche in caso di decesso perinatale del figlio.
Nel caso di congedo parentale, al padre lavoratore spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione percepita. Tale indennità giornaliera è pagata dal datore di lavoro, il quale anticipa al dipendente il corrispettivo da parte dell’INPS, ma in alcuni casi è l’Istituto a pagare direttamente il padre lavoratore.
Congedo parentale: come funziona
In generale, per ogni figlio fino a 12 anni di età, i genitori possono richiedere il congedo parentale ed astenersi dal lavoro per un periodo complessivo che di norma non supera i 10 mesi. Il congedo può essere frazionato o continuativo e alla madre è data la possibilità di scegliere in modo flessibile come fruire dei giorni.
Di fatto, con la legge di bilancio 2022, confermata da quella del 2023, in caso di reddito inferiore a 8145 euro, il riconoscimento di indennità di maternità si può estendere per altri tre mesi. In caso di lavoro faticoso o insalubre, se la neomamma lavoratrice non può avere una differente mansione, è possibile che il congedo di maternità sia prolungato fino a 7 mesi, indipendentemente dal reddito.
Nel complesso, come detto, i genitori possono godere di un congedo parentale complessivo di 10 mesi e ne possono fruire contemporaneamente. In caso di genitore unico, i 10 mesi di astensione dal lavoro possono essere fruiti per intero da questo.
Con il Decreto legislativo n. 105 del 2022, si è aumentato di un mese il congedo parentale per il genitore unico. La Legge di Bilancio 2023 ha poi introdotto l'innalzamento dell'indennità di una mensilità all'80% della busta paga
In tale situazione, si può dunque fruire di 11 mesi di congedo parentale, di cui uno indennizzabile all'80% della retribuzione normalmente percepita, e nove indennizzabili al 30% .