Nel testo della legge 184 del 1983 sulle adozioni, all'articolo 44 vengono citate le adozioni in casi particolari, ma cosa si intende con questa dicitura?
Si tratta degli iter adottivi che avvengono quando è impossibile dichiarare lo stato di adottabilità del bambino, necessario a lui per trovare una famiglia adottiva (come specifica l'articolo 7 comma 1 della legge sulle adozioni). Questa situazione si verifica in seguito a seguito di situazioni specifiche, per esempio quando il bambino, improvvisamente orfano di entrambi i genitori, ha però un parente che può prendersene cura, che è single o convivente e non è sposato come vorrebbe la legge quando si tratta di adottanti. Un'altra situazione, invece, potrebbe essere quella in cui il bimbo rientra nelle adozioni chiamate "special needs" e fatica a trovare una famiglia composta da due persone sposate e conviventi da almeno 3 anni, adatte a lui.
Per queste adozioni, al fine di garantire al bambino la possibilità di trovare una famiglia adatta a lui e disposta ad amarlo e ad evitargli un'adozione fallimentare che riapra in lui il dramma dell'abbandono, decadono alcune clausole legate in generale alle adozioni. Nel testo di legge si parla di adozioni in casi particolari in 4 casistiche:
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, ((anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,)) quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.(Legge 184/83 articolo 44 comma 1)
Adozione a favore dei parenti entro il sesto grado
Il primo caso riportato dal testo di legge che regolamenta le adozioni è quello di un minore che diventa orfano di madre e di padre e viene adottato o da un parente single o da lui e il suo coniuge se consenziente, entro il sesto grado di parentela, o da una persona che era già molto legata a lui, pur senza vincoli di parentela, prima che i suoi genitori venissero a mancare, o da una persona indicata dai genitori prima della loro morte.
Lo stato di abbandono del minore, necessario a permettere a lui di trovare una nuova famiglia, non viene accordato al piccolo perché per garantire il suo massimo interesse, non si può fare altro che permettergli di continuare a vivere con chi già conosce e se ne può prendere cura, soprattutto se si tratta di parenti stretti come fratelli maggiori, zii o nonni. Qualora i parenti fossero più alla lontana, entro il sesto grado, viene comunque accordata a loro l'adozione del bambino.
Lo stesso vale per le persone non legate al bambino da vincoli di sangue ma che lui conosce bene, per esempio una baby-sitter, un tutore, o amici dei suoi genitori, che già in qualche modo si sono occupati di lui. Il Tribunale cerca di estendere a favore del piccolo il più possibile il concetto di famiglia.
È proprio in questi casi che decade l'obbligo sancito dall'articolo 6 commi 1 e 4 della legge 184 del 1983, di dover per forza coniugati e conviventi da almeno 3 anni. In questo caso anche se il parente o l'amico di famiglia del bambino è single può occuparsi di lui e garantirgli la continuità affettiva di cui il bambino ha bisogno.
Adozione del figlio del partner
In questo caso il minore non si trova in stato di abbandono ma potrebbe essere orfano di uno dei due genitori biologici, oppure essere stato adottato da un genitore single, poiché già facente parte di una delle casistiche delle adozioni in casi particolari, il quale ora però è sposato con una persona.
In questo caso, sempre alla luce del preminente interesse del minore, verificato che lui si trovi bene con il partner del suo genitore e vi conviva in maniera continuativa da tempo, il coniuge del genitore può adottarlo.
Adozioni special needs
La terza e la quarta casistica rientrano entrambe in una categoria particolare delle adozioni, quelle chiamate "special needs". La legge infatti parla di adozioni in casi particolari consentite quando l'adottato presenta delle problematiche fisiche o psichiche che rendono difficile la sua adozione e nell'ultima casistica la comprovata difficoltà a iniziare un iter pre-adottivo, o per una già pregressa adozione fallimentare o perché per esempio il bambino è grande o sono sia lui che il fratello a dover essere adottati.
A far parte delle adozioni special needs delle adozioni sono anche altre casistiche:
- Minori che hanno subito traumi come maltrattamenti o abusi
- Minori con problematiche legate alla condotta e al comportamento
- Minori con problematiche fisiche o psichiche
- Minori più grandi di 7 anni
- Fratrie: quindi bimbi che devono essere adottati insieme ad uno o più fratelli, poiché slegarli da loro causerebbe ulteriori traumi
Chi può adottare nei casi di adozione particolare?
Quando si tratta di adozioni in casi particolari, a poter adottare, a patto che almeno uno dei due membri della coppia abbia con l'adottato un minimo di 18 anni di differenza, sono:
- persone sposate anche se conviventi da meno di 3 anni ma entrambe intenzionate ad adottare il minore
- persone conviventi
- persone single
Quali consensi vengono chiesti per l'adozione in casi particolari?
Perché l'adozione in casi particolari avvenga è necessario che vi sia il consesnso all'adozione di:
- l'adottante: che sia parente o un estraneo con cui l'adottato ha legato un rapporto deve ovviamente esserci il suo consenso all'adozione
- l'adottato: se ha 14 anni o più viene proprio richiesto il suo consenso in tribunale, se ne ha 12 o più viene sentito.
- dei genitori dell'adottato o dei suoi tutori legali, che però non è vincolante
- del coniuge dell'adottante: questo parere è vincolante, se il coniuge non accetta non può avvenire l'adozione del minore.