Se attorno al tema delle adozioni nazionali e internazionali si fa spesso confusione – per esempio ritenendo i processi indiscriminatamente troppo lunghi (quando invece corsi e pratiche nella maggior parte dei casi servono per tutelare i minori) o troppo costosi (anche se l'adozione nazionale è completamente gratuita) – la convinzione che vuole l'adozione in Italia sia possibile solo per le coppie eterosessuali sposate è assolutamente corretta. O, quantomeno, lo è in linea generale.
Esistono infatti alcune eccezioni e alcune situazioni che rendono possibile l'adozione di un bambino da parte di persone single. Se infatti l'adozione da parte di una persona single e non sposata attualmente non è consentita dalla legislazione italiana, tra le adozioni speciali viene contemplata la possibilità di fare richiesta da parte di persone non unite in matrimonio. Ecco quando.
Un single può richiedere l'adozione internazionale di un minore?
Secondo la legislazione vigente, e secondo quanto comunicato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, in Italia solo le coppie sposate da almeno tre anni (o conviventi dallo stesso tempo, ma comunque sposate) possono procedere alla richiesta di adozione di un minore, sia nel caso di adozione nazionale sia per quanto riguarda l'adozione internazionale. L'adozione internazionale, infatti, deve comunque sottostare prima di tutto alle regole del Paese in cui la coppia vive, e solo in un secondo momento a quelle del Paese di origine del minore.
Esistono però delle eccezioni, sia nel caso delle adozioni nazionali, sia in quello di adozioni internazionali. Un esempio si trova anche nelle sentenze della Corte Costituzionale, che è capitato si esprimesse a favore di adozioni nazionali o internazionali da parte di genitori single.
Nel 2005, per esempio, la Corte Costituzionale ha pronunciato una sentenza esemplare nel caso di una donna italiana non coniugata che aveva fatto richiesta di adozione di una bambina di origine bielorussa in stato di abbandono. Avendo necessità di cure mediche tempestive, e avendo la donna instaurato con lei nel tempo "un rapporto consolidato di convivenza e affetto (nell’ambito dei c.d. soggiorni di risanamento)", la Corte Costituzionale permise l’adozione internazionale, "negli stessi casi (casi particolari) in cui è ammessa l’adozione nazionale (cfr. l’ordinanza 347/05)".
A quel punto, l'adozione in casi eccezionali per persone non coniugate e singole è diventata ammissibile, sia per la nazionale, sia per l'internazionale.
Quando è possibile l'adozione internazionale da parte di persone non coniugate
In seguito alla sentenza, quindi, la Commissione per le Adozioni Internazionali e la Corte Costituzionale hanno ritenuto lecito alle persone single fare richiesta di adozione (sia nazionale che internazionale), ma solo in questi casi (esattamente come compaiono sul sito degli organi ufficiali):
- Quando tra la persona non coniugata e il minore straniero orfano di padre e di madre esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori.
- Nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione è stata constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo (ad esempio nel caso in cui, per le caratteristiche d’età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia aspirante all’adozione che abbia le caratteristiche adeguate alle necessità del minore, ovvero quando tra l’adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al bambino).
Queste regole valgono per l'Italia. Una volta che il Tribunale dei Minorenni ha stabilito la legittimità dell'adozione, allora la persona single potrà adottare in Italia, e all'estero solo nel caso in cui "nel Paese d’origine del minore è ammessa l’adozione da parte di persone non coniugate e se l’autorità del Paese d’origine medesimo deciderà che l’adozione da parte del single effettivamente corrisponde all’interesse del minore".
Un'altra eccezione: l'affido
Per l'affido il discorso è diverso, prima di tutto perché la natura dell'inserimento in famiglia è completamente differente. Nell'affido, infatti, il bambino o la bambina hanno sempre il diritto, quando possibile, di vivere con la propria famiglia d'origine e l'adozione in seguito all'affido avviene solo in seguito a situazioni che non lo permettono. Di base, quindi, gli aspiranti genitori affidatari sanno già in partenza che la possibilità che il bimbo o la bimba tornino dai propri genitori naturali non è remota, ma, anzi, auspicata.
Detto questo, l'affido è diverso dall'adozione – in Italia – anche perché è aperto a tutti e tutte, e non solo alle persone sposate da tre anni. Anche i single e le coppie conviventi possono dunque fare richiesta presso il Tribunale dei Minorenni di competenza territoriale. L'unico requisito è avere compiuto diciotto anni; dopodiché un iter e delle valutazioni da parte dei servizi sociali, così come una serie di pratiche, permetteranno di accogliere un minore in casa propria attraverso le modalità, appunto, dell'affido. Che non è detto resti affido: in alcuni casi, come accennato, potrebbe trasformarsi in futuro in una speciale adozione.
Come spiegano infatti anche nei Tribunali per i Minorenni, l'affidamento dei minori "è disciplinato dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 e consiste nell'affidamento di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia diversa da quella naturale, a una persona singola, a una comunità di tipo familiare, o nel ricovero in un istituto di assistenza. Ha lo scopo di assicurare il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore per il tempo necessario a superare le difficoltà della famiglia d'origine. L'affidamento perciò è sempre temporaneo e comporta, quando è possibile, il reinserimento del minore nella sua famiglia naturale. Quando, invece, la situazione di crisi non è superabile, interverrà la dichiarazione di adottabilità del minore".