La separazione o il divorzio può rappresentare un momento molto difficile per una famiglia, soprattutto per i figli. Una delle principali preoccupazioni per i genitori è la questione dell'affidamento dei figli. In Italia esistono diversi tipi di affidamento in caso di separazione o divorzio. Ma quali e quanti sono? E come funziona di fatto l'affido dei minori quando una coppia con figli si lascia?
La risposta è sfaccettata perché le opzioni di affidamento sono diverse e ricalcano le innumerevoli situazioni che possono presentarsi durante un caso di separazione o divorzio.
Le regole generali
Ogni famiglia è a sé e ogni situazione è unica, ma il discorso che sta alla base dell'affidamento riguarda il bene dei minori, che vanno sempre tutelati. Anche per questo, prima di prendere una decisione il giudice o la giudice ascoltano sempre i figli delle coppie, soprattutto quando hanno più di dodici anni.
Una volta stabilito il tipo di affidamento, questo non è granitico, ma può essere revocato o modificato se le condizioni cambiano.
L'affidamento condiviso
L'affidamento condiviso, anche noto come custodia congiunta, è il tipo di affidamento di figli più comune in Italia, anche perché dal 2006 è quello giuridicamente considerato come prima opzione, in quanto è quello ritenuto più tutelante dal punto di vista dei bambini e delle bambine, che possono trascorrere il tempo con ognuno dei due genitori in maniera bilanciata.
In questo caso, infatti, entrambi i genitori sono co-responsabili per la cura dei figli, e hanno gli stessi diritti e doveri. Concordano insieme le decisioni importanti riguardo all'educazione, alla salute e alla vita quotidiana dei figli, e anche il tempo trascorso è suddiviso in maniera equilibrata.
Questo tipo di affidamento è considerato il più equo, in quanto permette ai bambini di mantenere una relazione stabile e significativa con entrambi i genitori.
L'affidamento esclusivo
A volte accade che uno dei due genitori richieda l'affidamento esclusivo, ovvero chiede di esercitare la responsabilità nei confronti del bambino o della bambina in maniera esclusiva, escludendo l'altro genitore dal supporto e dalle decisioni, dai diritti e dai doveri.
Si tratta di un'eccezione, come si può intuire, che può essere concessa nel caso di gravi e importanti motivi, come per esempio l'inadeguatezza dell'altro genitore, gravi carenze o mancanza di legame o interesse.
Se il giudice o la giudice decide per l'affidamento esclusivo, l'altro genitore ha sempre la possibilità di opposizione.
I diritti di chi non è affidatario
In questo caso, i genitori si distinguono in genitore affidatario e genitore non affidatario.
Quest'ultimo ha sempre il diritto di visita dei minori, anche se di fatto la giustizia potrebbe impedirlo (di nuovo, in casi gravi che intaccano l'equilibrio, il benessere e la salute psico-fisica dei bambini e delle bambine coinvolte).